La massima sicurezza tecnologicamente fattibile
L’art. 2087 del codice civile prevede un obbligo generale prevenzionistico di particolare pregnanza: «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Il datore di lavoro deve perciò adoperarsi, nello svolgimento di quella che è la sua specifica attività professionale, con una diligenza particolare, in base alla quale deve adottare tutte le misure dettate:
1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi, nocività specifiche e misure necessarie;
2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi e di pericoli già verificatisi (comportamenti e situazioni pericolosi) e dunque valutabili al fine di definire adeguate ed idonee misure di prevenzione e protezione;
3) dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza, salute e antincendio messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.
Questo è il fondamentale principio della «massima sicurezza tecnologicamente possibile» (Guariniello), ovvero della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente possibile.
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